La legge di bilancio 2022 (234/2021) ha dato il via libera alla detrazione IRES e IRPEF al 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni per tutto il 2022 mentre la legge di bilancio 2023 ha prorogato il bonus anche per tutto il 2023, il 2024 e il 2025.
La volontà del governo è quella di ridurre al massimo gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Per ottenere la detrazione dovrai necessariamente realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989. Tra questi interventi, abbiamo:
Art. 119-ter del DL 34/2020 introduce:
a) € 50.000per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
Secondo la circolare 17/E del 2023, possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro. Tale limite vale anche per gli uffici, negozi, capannoni ecc.
b) € 40.000moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il bonus viene restituito in cinque quote annuali.
Secondo la circolare 17/E del 2023, possono aderire all’incentivo tutti i contribuenti soggetti IRES e IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
Quindi:
Per ottenere la detrazione dovrai effettuare un bonifico per agevolazione o “parlante”. In generale, non essendo previsto un bonifico specifico, occorre scegliere l’agevolazione Recupero del patrimonio edilizio articolo 16bis del DPR 917/1986. All’interno della causale scriverei comunque il riferimento all’art. 119 ter del DL Rilanci.
Il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale (agenzia delle Entrate 456/2022), compresi quelli strumentali. Difatti, secondo la circolare 23/6/2022 dell’Ade, rientrano nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti
pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Negozi, uffici o i capannoni, abitazioni ecc.
Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.
Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell’IVA agevolata al 4% (non 22% o 10%). Per poterti garantire tale agevolazione, dovrai fornire il modello di autocertificazione firmato all’impresa/fornitore.
Il DL cessioni ha confermato la possibilità per il bonus barriere al 75% di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 Decreto Rilancio comma 2 f-bis).
Ricapitolando: il bonus barriere architettoniche ti permette di risparmiare il 75% sulla spesa, quindi, che cosa devi fare per non lasciarti scappare questa opportunità? Affidarti a Casamia.
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