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Casamia Ristrutturazioni è una società che si occupa di progettazione e di interni, ristrutturazione di immobili ad uso residenziale e commerciale quali appartamenti, ville, edifici, uffici, attività commerciali.

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Ecobonus 50 – 65%

Casamia Ristrutturazioni / Ecobonus 50 – 65%

Casamia aderisce al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con sconto in fattura del 75% per la ristrutturazione completa o parziale del tuo nuovo Bagno.

Pensiamo noi a tutta la burocrazia. Contattaci ora per ulteriori dettagli o per fissare un sopralluogo gratuito, sarà nostro compito guidarti in ogni fase.

Durata dell’Ecobonus

La legge di bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 anche l’ecobonus, con detrazioni IRPEF fono al 65%, limite massimo di spesa va da 30.000,00 a 100.000,00 euro, in base alla tipologia di intervento, per unità immobiliare fino al 31 dicembre 2024.

Che cos’è l’ecobonus?

Con l’Ecobonus, il governo intende incentivare i lavori edili ed impiantistici volti a ridurre i consumi energetici dei nostri edifici. Inoltre, il secondo obiettivo riguarda il superamento dei combustibili fossili a vantaggio delle fonti più ecologiche, come l’energia solare. A mio parere, siamo sulla strada giusta.

Ma in cosa consistono queste detrazioni fiscali? Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €, per sostituire l’impianto di riscaldamento corredato di caldaia a condensazione. Oggi, l’Agenzia delle Entrate restituisce il 65 % della spesa sostenuta in detrazioni IRPEF. Quindi, l’Agenzia non ti verserà sul conto 6.500 € (65% di 10.000 €), ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.

Sono due le aliquote di rimborso previste dagli ecobonus ordinati al variare degli interventi realizzati nelle singole unità immobiliari: il 50%, il 65%.

Quali sono i lavori detraibili al 65%

Prendi fiato, perché l’elenco è bello lungo. Puoi ottenere il rimborso del 65% (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati dicaldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII.
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
  • l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
  • gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.;
  • gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (building automation) degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
  • gli interventi di riqualificazione energetica;
  • gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise Requisiti;
  • l’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

IMPORTANTISSIMO: anche in questo caso, per usufruire delle detrazioni, occorre l’asseverazione da parte dei professionisti abilitati attraverso l’Attestazione della prestazione energetica APE degli edifici. ed è necessaria la legge 10.

Quali sono i lavori detraibili al 50%

Tra le spese detraibili al 50% (art. 14 Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63) abbiamo:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • sostituzione o nuova installazione di impianto di climatizzazione invernale dotati di generatori a biomassa (pellet, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Importante: le detrazioni non valgono in caso di nuove costruzioni!

La detrazione spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione con o senza ampliamento. È esclusa la sola spesa sostenuta sulla parte ampliata.

Qual è l’importo massimo detraibile?

I massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili, in base alla tipologia di intervento. L’ammontare massimo della detrazione va da 30.000 €, per la sostituzione degli impianti termici, ai 60.000 €, per gli interventi su involucro e impianti solari. Può raggiungere i 100.000 euro nel caso di interventi più rilevanti. Nel caso di Ecobonus al 65% o al 50%, le spese vengono restituite in 10 anni.

Quali sono gli adempimenti richiesti

Per ottenere l’Ecobonus, dovrai inviare una comunicazione all’Enea, allegando l’asseverazione del rispetto dei requisiti, a firma di un tecnico, della rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla legge. L’invio dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite modalità telematica (sito Enea).

In alcuni casi, l’asseverazione di un professionista può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore del rispetto dei requisiti di accesso all’incentivo.

L’asseverazione può essere omessa nel caso di semplici interventi come la sostituzione degli infissi in un’unità immobiliare, oppure la sostituzione del generatore di calore sempre in un’unità immobiliare:

  • sostituzione caldaia a condensazione sotto 100 kW: l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore circa ns (efficienza energetica stagionale per il riscaldamento) maggiore o uguale al 90%. Nel caso di ecobonus al 65%, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Lo stesso vale per i generatori di aria calda a condensazione;
  • per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1 del decreto efficienza energetica;
  • per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1 del decreto efficienza energetica;
  • limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei valori riportati minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E;

Nel caso scegliessi la detrazione dalle tasse, per gli interventi iniziati successivamente al 6 ottobre 2020 riguardanti gli ecobonus al 65 e al 50%, per i quali l’asseverazione di un professionista può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, occorre rispettare i prezzi unitari dell’ allegato I del DL Requisiti 20 agosto 2020. Negli altri casi, come la posa in opera della coibentazione, dovrai realizzare la congruità dei prezzi.

Non è necessario il visto di conformità.

Chi può usufruire delle detrazioni fiscali?

Possono usufruire delle altre detrazioni Ecobonus al 65% o al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa e anche i titolari di reddito d’impresa.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali): approfondisci; I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione sia su beni merce, patrimoniali che strumentali (risoluzione 34/2020 del 25 giugno)
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
  • associazioni tra professionisti;
  • gli Istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).

Quale IVA si applica per gli interventi volti al risparmio energetico?

L’Agenzia delle Entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ha ridotto l’Iva agevolata da pagare su beni e servizi.

In particolare, si pagheranno con:

IVA al 4%:

  • tutti i lavori, che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli, installazione rampe)

IVA  22%:

  • gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;
  • acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.

IVA  10%:

  • prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto, che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, ecc.) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato);

L’Iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria. Chiedi al tecnico che hai incaricato.

Contattaci ora per ulteriori dettagli o per fissare un sopralluogo gratuito, sarà nostro compito guidarti.