I beneficiari dei bonus edilizi possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Secondo l’art. 121, c. 1 del Decreto Rilancio in alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente che decide di effettuare lavori per l’abbattimento delle Barriere architettoniche 75% può ancora optare fino a tutto il 2024:
“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus barriere 75%: immagina di sostituire gli infissi del tuo appartamento e di spendere 10.000 € a cui corrisponde una detrazione pari a 7.500 euro (75 %). L’impresa, applicandoti uno sconto in fattura pari a 7.500 euro, ti chiederà di liquidare i rimanti 2.500 €. Ne segue che l’impresa maturerà un credito d’imposta pari a 2.500 euro, pari allo sconto applicato.
L’impresa a sua volta avrà la facoltà di cedere il credito d’imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da ottenere liquidità da reinvestire.